Telelavoro transfrontaliero e conseguenze dal punto di vista fiscale e delle assicurazioni sociali

HR Today

Lo sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione è all'origine di una certa flessibilità nell'organizzazione del lavoro. Negli ultimi due anni, la situazione straordinaria venutasi a creare con la pandemia di coronavirus e le misure disposte dalle autorità hanno dato uno slancio senza eguali al telelavoro.

Secondo diversi sondaggi, il telelavoro potrebbe affermarsi a lungo termine, non solo per motivi legati alla diffusione del coronavirus, ma anche per ragioni ambientali e di politica sociale. Questa forma flessibile di impiego permette di conciliare meglio vita privata e professionale, e di risolvere i problemi provocati dal traffico di punta.

Il telelavoro, che venga svolto da casa o da luoghi come gli spazi di coworking, dal punto di vista giuridico non crea una nuova categoria di lavoratrici e lavoratori, ma solleva comunque una serie di interrogativi. Esso non coinvolge infatti solo la forza lavoro indigena, bensì anche quella frontaliera. Il lavoro da remoto svolto da oltre frontiera può avere notevoli conseguenze a livello di assicurazioni sociali e di fiscalità, sia per i datori di lavoro sia per le lavoratrici e i lavoratori.

Nel quadro delle misure attuate dalle autorità durante la pandemia di coronavirus, la Svizzera e gli Stati limitrofi avevano pattuito determinate regole al riguardo. A livello di assicurazioni sociali, le collaboratrici e i collaboratori restano assoggettati al sistema svizzero. In più, Francia e Svizzera hanno decretato che il telelavoro transfrontaliero non avrebbe ripercussioni sul sistema fiscale normalmente applicabile. Questi disciplinamenti eccezionali resteranno tuttavia in vigore solo fino al 30 giugno 2022.

Fine degli accordi eccezionali

A partire dal 1° luglio 2022, se non verranno sanciti altri accordi eccezionali le lavoratrici e i lavoratori che svolgono telelavoro transfrontaliero saranno assoggettati al sistema ordinario sia a livello fiscale sia per quanto riguarda le assicurazioni sociali. In merito a quest'ultime, l'accordo sulla libera circolazione prevede un coordinamento delle legislazioni nazionali: se la frontaliera o il frontaliero esercita la sua attività in più Stati e una parte essenziale di essa (almeno il 25% del tempo di lavoro e/o del reddito da lavoro, incluso quello da remoto) è svolta nel paese di domicilio, ai sensi del regolamento ordinario l'intera attività lucrativa è soggetta al sistema delle assicurazioni sociali dello Stato di domicilio. In questo caso, il datore di lavoro è chiamato ad annunciare la o il dipendente nello Stato di domicilio e a corrispondere gli oneri sociali secondo le regole vigenti in tale paese, mentre la lavoratrice o il lavoratore beneficia di tutte le prestazioni sociali del suo Stato di domicilio. Un datore di lavoro svizzero che volesse evitare di versare gli oneri sociali allo Stato di domicilio della sua collaboratrice o del suo collaboratore dovrebbe fare in modo che l'attività svolta in tale paese (incluso il telelavoro) sia inferiore al 25%. Una persona assunta a tempo pieno, per esempio, non dovrebbe lavorare più di un giorno la settimana nel suo Stato di domicilio.

L'assunzione di una frontaliera o di un frontaliero ha conseguenze complesse anche a livello fiscale. Secondo il paese e il Cantone, vi sono differenze a livello di imposizione delle lavoratrici e dei lavoratori, e di obbligo dell'azienda a riscuotere le imposte alla fonte. A ciò si aggiungono le ripercussioni fiscali per la ditta stessa nel caso in cui le autorità considerassero «stabilimento d'impresa» il luogo in cui viene svolto il telelavoro. Se per esempio il datore di lavoro di una frontaliera o di un frontaliero ha sede a Ginevra e in Cantoni che non hanno stipulato accordi internazionali con la Francia, ai sensi della legislazione cantonale applicabile deve riscuotere l'imposta alla fonte calcolata sull'intero salario della lavoratrice o del lavoratore. Dal 1° luglio 2022, tuttavia, in caso di telelavoro in Francia per la percentuale lavorativa svolta oltre frontiera non dovrà più riscuotere l'imposta alla fonte, ma subentrerebbe il diritto francese. Il datore di lavoro svizzero dovrebbe nominare un rappresentante fiscale in Francia, il che al momento è inconciliabile con il diritto elvetico e condannabile a livello giuridico. Finché non sarà stata trovata una soluzione (sono in corso colloqui tra la Svizzera e la Francia), consigliamo di restare prudenti onde evitare problemi di ordine amministrativo e fiscale.

Linee guida per il telelavoro

Dal punto di vista del diritto del lavoro, vale la pena ricordare che il principio della territorialità vale senza eccezioni. Se una frontaliera o un frontaliero lavora dal suo domicilio, vengono applicate le disposizioni (diritto vincolante) dello Stato in questione se sono più favorevoli di quelle in vigore in Svizzera. Esse possono per esempio disciplinare il tempo di lavoro, il lavoro notturno, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Il rispetto di queste disposizioni potrebbe essere verificato dalle autorità competenti dello Stato di domicilio.

Diverse organizzazioni economiche in Svizzera hanno redatto linee guida sul telelavoro transfrontaliero in cui vengono affrontati problemi specifici. Nell'attesa che un accordo al riguardo disciplini anche aspetti fiscali e legati al diritto del lavoro, a partire dal 1° luglio 2022 si raccomanda ai datori di lavoro svizzeri di usare cautela con il telelavoro transfrontaliero, così da evitare conseguenze spiacevoli.

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