Settore del lavoro temporaneo: Firma digitale ammessa durante la crisi del coronavirus

Cari prestatori di personale,
Cari membri,

siamo lieti di informarvi che la SECO ha accolto la nostra richiesta e il 31 marzo 2020 ha confermato che durante la crisi del coronavirus i contratti di impiego e di fornitura a prestito possono essere sottoscritti con la firma digitale. Ciò significa che si accettano risposte via e-mail o scansioni in pdf del contratto firmato.

Qui di seguito il testo della SECO:
Il requisito della forma scritta per i contratti di lavoro e di fornitura a prestito è previsto dall'art. 19 cpv. 1 e art. 22 cpv. 1 LC. Ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 e dell'art. 14 cpv. 1 CO, la forma scritta implica che i contratti debbano essere firmati manualmente. Considerata l'attuale situazione di emergenza e al fine di consentire anche ai collaboratori delle aziende di prestito di personale e delle imprese acquisitrici di poter disporre dell'home office, si ritiene opportuno rinunciare temporaneamente al requisito della firma autografa. Ciò a condizione che l'avvenuta stipula di un contratto sia garantita mediante risposta via e-mail o scansione in pdf del contratto firmato. La SECO chiederà alle autorità esecutive cantonali competenti per l'LC e alla Commissione paritetica per il controllo dell'osservanza del CCL Prestito di personale di rinunciare nei controlli di questi contratti al requisito della firma autografa.

Grazie al sostegno delle nostre organizzazioni mantello, siamo riusciti a ottenere per voi, in questo difficile momento, perlomeno una semplificazione organizzativa e amministrativa, garantendo al tempo stesso che la distanza sociale possa essere mantenuta dai consulenti HR e dai lavoratori temporanei in modo molto più efficace.