Obbligo della forma scritta: semplificazione in fase di identificazione per la firma elettronica qualificata

Ci sono novità nel settore del commercio elettronico: per la firma elettronica qualificata ora è ammessa l'identificazione online. In questo modo si eliminano i primi ostacoli nell'utilizzo della firma elettronica qualificata.

Come è noto, in base ai requisiti normativi (art. 19 cpv. 1 LC e art. 22 cpv. 1 LC), i contratti di lavoro e i contratti di fornitura di personale a prestito necessitano obbligatoriamente della forma scritta. Quest'ultima richiede la firma autografa. Al posto della firma autografa può essere utilizzata solo la firma elettronica qualificata (art. 14 cpv. 2bis CO). Secondo la Legge federale sulla firma elettronica (FiEle), la firma elettronica qualificata deve essere fondata su un certificato qualificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto. Per l'utilizzo di una firma elettronica qualificata o per l'ottenimento di un certificato qualificato è necessaria l'identificazione preliminare.

Finora era possibile effettuare tale identificazione solo in prima persona. Gli utenti dovevano identificarsi preliminarmente di persona, presentando un documento di identità ufficiale. I requisiti normativi nel settore della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali sono stati adeguati al diritto dell'UE con effetto dal 15 marzo 2022. Da allora vi è la possibilità di optare per una procedura di identificazione online semplificata. L'identità del/della richiedente di una firma elettronica qualificata ora può anche essere accertata mediante verifica dell'identità online.

Per il settore della fornitura di personale a prestito si tratta di un primo passo nella giusta direzione, in quanto nel settore del lavoro temporaneo l'identificazione personale preliminare non soltanto si è rivelata notevolmente dispendiosa in termini di tempo, ma anche scomoda per la gestione elettronica dei contratti, rendendone tra l'altro impossibile il rapido svolgimento. Mediante l'identificazione a distanza senza obbligo per il/la richiedente di presentarsi di persona, ora è possibile stipulare contratti di missione e di fornitura di personale a prestito giuridicamente validi, rispettando la richiesta della forma scritta nella procedura online.

In precedenza i requisiti relativi alla firma elettronica qualificata ai sensi della FiEle erano talmente rigidi che nella pratica essa non è riuscita ad affermarsi né nelle aziende né tra i privati. Ciò, non da ultimo, perché la firma elettronica qualificata ai sensi della FiEle è costosa dal punto di vista aziendale e perché finora aveva comportato un notevole impegno organizzativo e tecnico. Persino se la firma elettronica qualificata riuscisse ad affermarsi nelle aziende grazie alla semplificazione in fase di identificazione, la penetrazione sul mercato tra i privati (candidati e lavoratori), ora praticamente inesistente, e gli elevati costi di implementazione di tale procedura continuerebbero a rappresentare degli ostacoli per la digitalizzazione del business nel settore della fornitura di personale a prestito.

Inoltre la crisi del coronavirus ha mostrato chiaramente che l'obbligo della forma scritta oggi più che mai si trova in contrasto con i rapidi progressi nella digitalizzazione e con le esigenze pratiche di economia e società.

Tuttavia, finché per la stipula di contratti continuerà ad essere richiesta la forma scritta, i prestatori di personale dovranno adeguarsi al quadro giuridico. Affinché le nuove possibilità disponibili nell'ambito della stipula di contratti digitali vengano maggiormente utilizzate anche nel settore della fornitura di personale a prestito senza procedure complicate, da alcuni mesi swissstaffing è in contatto con diverse società di sviluppo software. Queste aziende hanno già integrato nelle loro soluzioni la possibilità di effettuare l'identificazione online e sono interessate ad affiancare i prestatori di personale nel passaggio alla firma digitale di contratti oppure a lanciare un progetto pilota con prestatori di personale e/o con i loro fornitori di software. Qualora la vostra azienda fosse interessata a una collaborazione con un fornitore di firme digitali, potete rivolgervi al Servizio giuridico di swissstaffing. Su richiesta saremo lieti di fornirvi i dati di contatto di diversi rappresentanti di fornitori operativi sul mercato