PV2020 – si tratta di questo…

Politica

Votazione popolare sulla riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 del 24 settembre 2017 e possibili conseguenze

Nel mese di marzo 2017 il Consiglio nazionale ha approvato la domanda della Conferenza di conciliazione con il minor numero di voti consentito, spianando così la via per la votazione sulla riforma Previdenza per la vecchiaia 2020.

A seconda dell’esito della votazione del 24 settembre 2017 ciò si rifletterà sul settore del lavoro temporaneo. In caso di accettazione della proposta ci aspettiamo i susseguenti cambiamenti per la previdenza per la vecchiaia, sia nell’AVS sia nell’LPP, che entrerebbero in vigore il 1° gennaio 2018 (con numerosi termini transitori).

È importante sapere che lo stesso giorno si voterà anche su un aumento dell’imposta sul valore aggiunto che servirebbe a garantire un finanziamento supplementare dell’AVS. Per l’accetta¬zione dei decreti sarà pertanto necessaria la doppia maggioranza (Popolo e Cantoni).

Principali cambiamenti nell’AVS

  • Aumento dell’età di riferimento* per le donne a 65 anni, gradualmente nell’arco di quattro anni a partire dal 1018 (*l’età ordinaria di pensionamento si chiama ora età di riferimento)
  • Pensionamento flessibile – riscossione anticipata possibile a partire dai 62 anni
  • Possibilità di riscuotere una parte della rendita AVS compresa tra il 20% e l’80%
  • Aumento forfettario della rendita di vecchiaia calcolata di CHF 70 mensili
    (dal 1.1.2019 per tutti i pensionati che raggiungeranno l’età di riferimento a partire dal 1.1.2018)
  • Aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi dal 150% al 155% (dal 2019)
  • Aumento dei contributi per datori di lavoro e lavoratori dipendenti (dal 2021)
    • AVS rispettivamente dal 4,20% al 4,35%
    • AVS/AI/IPG rispettivamente dal 5,125% al 5,275%
  • Aumento dei contributi per i lavoratori indipendenti (dal 2021)
    • AVS dal 7,8% all’8,1%
    • AVS/AI/IPG dal 9,65% al 9,95%

Principali cambiamenti nell’LPP

  • Riduzione della deduzione di coordinamento nel minimo LPP (con efficacia dal 1.1.2019)
    • 40% del salario AVS (il grado di occupazione verrà considerato automaticamente).
    • Min CHF 14 100 (= rendita AVS minima)
    • Max CHF 21 150 (= 6/8 della rendita AVS massima)
  • Accrediti di vecchiaia nel minimo LPP (con efficacia dal 1.1.2019)
    • Diritto di acquisto in qualsiasi momento (con l’acquisto viene prima aumentato il minimo LPP fino all'importo massimo. L’UFAS pubblica a tal proposito una tabella sull’importo massimo)
  • Aumento dell’età di riferimento per le donne (come nell’AVS)
  • Età minima per il pensionamento
    • A partire dai 60 anni può essere proposto il pensionamento anticipato, tuttavia al più presto 5 anni prima dell’età di riferimento regolamentare
    • A partire dai 62 anni il pensionamento anticipato deve essere proposto (ciò vale anche per le casse con prestazioni integrate e le casse con solo prestazioni sovraobbligatorie)
  • Età minima per il pensionamento
    • Un’età minima per il pensionamento prima dei 60 anni è ammissibile in caso di modelli di pensionamento finanziati collettivamente (Fondazione FAR, altri modelli di contratto collettivo di lavoro, ... ), ristrutturazione aziendale ed in particolari professioni (sicurezza pubblica)
  • Età massima di pensionamento 5 anni dopo l’età di riferimento
  • Il rinvio della riscossione delle prestazioni di vecchiaia (rendita e capitale), è ammissibile tuttavia solo in caso di proseguimento dell’attività lavorativa
  • Il pensionamento parziale dovrà essere proposto in almeno tre fasi
  • Assicurazione continuata dall’età di 58 anni (in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro)
    • Ogni assicurazione (obbligatoria, con prestazioni integrate, con solo prestazioni sovraobbligatorie) dovrà in futuro offrire l'assicurazione facoltativa continuata (a determinate condizioni)
    • L’assicurazione potrà ridurre l’età minima fino a 55 anni e/o concedere agli assicurati una riduzione del salario assicurato
  • Riduzione graduale delle aliquote di conversione nel minimo LPP dal 6,8% nel 2018 al 6% fino al 2022
    • Garanzia dei diritti acquisiti per gli assicurati a partire dai 45 anni per le persone che il 1° gennaio 2019 avranno già compiuto i 45 anni (persone nate nel 1973 e di età maggiore). L’assicurazione dovrà tenere un secondo conto testimone per queste persone.

Il seguente pdf per saperne di più:

PDF: PV2020 – ripercussioni sul salario assicurato e sui contributi di risparmio

In particolar modo la riduzione della deduzione di coordinamento avrà ripercussioni notevoli sul settore del lavoro temporaneo. A tal proposito troverete un esempio in allegato, calcolato dagli esperti di Aon Schweiz AG, della nostra amministrazione della Fondazione 2° pilastro swissstaffing. Esso dimostra in che modo aumenta il salario assicurato e con esso gli accrediti di risparmio, oltre a far vedere che i salari più bassi sono maggiormente colpiti.

Gli esperti stimano che tra i dipendenti fissi circa la metà degli assicurati sarà colpita dalla riduzione della deduzione di coordinamento. Una ripercussione ancora più grave si delinea per i dipendenti temporanei (salariati a ore); in questo caso praticamente tutti ne sarebbero colpiti.

Principali cambiamenti concernenti l’imposta sul valore aggiunto

Uno degli obiettivi dell’aumento è il finanziamento supplementare dell’AVS. In caso di accetta-zione ci sarà un aumento dell’imposta sul valore aggiunto di 0,6 punti percentuali in totale. L’aumento dei primi 0,3 punti percentuali verrebbe fissato dal 1° gennaio 2018 senza conse-guenze finanziarie dirette, mediante il trasferimento della quota attualmente destinata al finanziamento supplementare dell’AI all’AVS che scadrebbe in questa data. Gli altri ed effettivi 0,3 punti percentuali verrebbero versati dal 1° gennaio 2021 mediante un aumento proporzio¬nale delle aliquote IVA. Allegato: Info AFC «Aliquote IVA dal 1° gennaio 2018».

  • Fino al 31.12.2017 -> 8,0%, di cui lo 0,4% per il finanziamento supplementare dell’AI
  • Dal 1.1.2018 -> 8,0%, di cui lo 0,3% per l’AVS e lo 0,1% per FAIF (con l’accettazione della PV 2020)
  • Dal 1.1.2021 -> 8,3%, ossia ulteriori 0,3% per l’AVS (con l’accettazione della PV 2020)

Se dal 1° gennaio 2018 le aliquote IVA cambiassero a causa del fallimento alle urne il 24 settembre 2017, non rimarrebbe molto tempo per un adeguamento dei sistemi di conteggio.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di mettervi direttamente in contatto con la cassa di compensazione AVS o la cassa pensioni.

Nel seguente pdf trova delle informazioni sull'aliquota IVA:

Informazioni assoggettamento: aliquote IVA 2018

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